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consulenze ambientali - sicurezza nei luoghi di lavoro - medicina del lavoro
sicurezza alimentare H.A.C.C.P. - corsi di formazione
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Medicina del lavoro Lo scopo primario della medicina del Lavoro è di tutelare la salute dei dipendenti che, nell’ambito del proprio lavoro in azienda, sono esposti a rischi specifici. La nostra segreteria organizzativa coordina lo staff di medici, di tecnici strumentisti qualificati e di infermieri professionali che eseguono le visite e gli accertamenti presso le aziende o presso le nostre sedi, secondo le scadenze previste dal Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs.81/2008.
La segreteria di Artambiente é a disposizione del cliente, curando la gestione dei diversi adempimenti come definiti dal piano di sorveglianza sanitaria, contattando le aziende all’approssimarsi delle scadenze e fornendo assistenza a fronte di ispezioni da parte degli enti di controllo. I servizi offerti:
Le visite potranno essere eseguite:
Per informazioni contattaci attraverso il modulo informazioni che trovi nell'area contatti
Riferimenti normativi
La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Testo Unico (D.Lgs 81/08), prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (sorveglianza sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata.
La sorveglianza sanitaria pertanto rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.
Il nuovo assetto normativo, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare il ruolo e gli obblighi del medico competente.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente o qualora ne risulti la necessità a seguito della valutazione dei rischi aziendali.
In particolare va posta particolare attenzione ai seguenti fattori di rischio:
Quali operatori rientrano nell’obbligo?
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora ve ne siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il Testo Unico definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.
In particolare sono soggetti all’obbligo:
Sono escluse dall’obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, indipendentemente dal tipo di attività svolta.
In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche, di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.
Per quanto riguarda i tempi di effettuazione la normativa prevede:
Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:
Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro deve:
Accertamento dell’assenza di tossicodipendenza per mansioni a rischio per la salute e sicurezza di terzi
Il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e tramite il medico competente, ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori addetti ad alcune mansioni lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai test per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
Le mansioni a rischio individuate dall’intesa sono le seguenti:
guida di autoveicoli con patente C, D, E; conducenti per i quali è richiesto certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi; conducenti di veicoli di noleggio, di trasporto merci pericolose su strada, di personale navigante su imbarcazioni da diporto in noleggio nelle acque interne; di conducenti di treni, navi ed aerei; addetti ai pannelli di controllo nel trasporto, di addetti alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi e fuochi di artificio; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, es. muletti, miniescavatori, ecc; addetti a mansioni richiedenti l’impiego di gas tossici, es. alcune galvaniche, ecc.
La norma riguarda le imprese che hanno almeno un lavoratore con mansione a rischio. Queste devono dunque organizzarsi per dare avvio agli accertamenti richiesti mediante comunicazione scritta al medico competente dei nominativi dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio individuate.
Si rammenta che sono previste pesanti sanzioni sia per il datore di lavoro che non sottopone i lavoratori obbligati a tali accertamenti, sia per il lavoratore che non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita medica.

