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CORSI DI FORMAZIONE
Artambiente organizza corsi di formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, sicurezza alimentare e formazione ambientale (SISTRI, RAEE, tenuta dei registri di carico e scarico, modalità di compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti ecc); si avvale della collaborazione di professionisti con esperienza pluriennale in materia, quale medici qualificati, formatori qualificati, tecnici della prevenzione, consulenti sicurezza ecc.
Accedi alla pagina dei corsi e consulta il calendario di quelli attivati.
Di seguito trovi una sintesi delle tipologie di corso che programmiamo periodicamente.
Organizziamo anche corsi personalizzati su richiesta e in base alle esigenze delle aziende.
Per inviarci una richiesta in merito usa il modulo informazioni che trovi nell’area contatti.
Tipologie corsi
Corsi di formazione per RSPP datori di lavoro – D.Lgs 81/08
Nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’accordo relativo alle modalità di espletamento dei percorsi formativi obbligatori per i datori di lavoro con compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
I corsi per RSPP datori di lavoro si articolano in percorsi formativi diversi, di durata variabile, 16, 32 o 48 ore, in funzione della natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e delle attività lavorative (ATECO 2002-2007) e quindi in relazione alla diversa classificazione di rischio delle attività: rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore.
I corsi di aggiornamento che dovranno seguire i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP sono quinquennali; anche i corsi di aggiornamento hanno durata variabile in relazione alla classificazione di rischio: basso rischio 6 ore, rischio medio 10 ore, rischio alto 14 ore. L’obbligo di aggiornamento si applica sia a coloro che hanno frequentato i corsi di formazione di cui al DM 16 gennaio 1997 (con periodicità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo), sia agli esonerati dalla frequenza ai corsi ossia a coloro che ai sensi di quanto era previsto dal D.Lgs 626/94, ora abrogato, avevano trasmesso idonea dichiarazione all’organo di vigilanza competente per territorio entro il 31.12.1996 (entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo).
Corsi di primo soccorso e di aggiornamento – D.M 388/2003
Il datore di lavoro, tenuto conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e nomina i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso. Gli addetti al primo soccorso hanno l’obbligo di frequentare corsi di formazione della durata di 16 o 12 ore in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.
I corsi di primo soccorso sono soggetti ad obbligo di rinnovo triennale almeno per quanto riguarda la parte pratica (4 o 6 ore). Tutti i corsi sono tenuti da personale medico qualificato.
Corsi antincendio – D.M 10/3/1998
Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per prevenire gli incendi all’interno degli ambienti di lavoro e per tutelare l’incolumità dei lavoratori; deve provvedere inoltre alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato. I lavoratori incaricati devono ricevere una adeguata formazione sui criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze secondo le modalità definite dal decreto del 10 marzo 1998.
Artambiente organizza corsi di formazione per addetti all’antincendio per attività a basso rischio (4 ore) e a rischio medio (8 ore) in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.
Corso per RLS e aggiornamenti – D.lgs 81/08
I lavoratori hanno diritto di nominare un loro rappresentante, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il quale riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza riguardante i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata minima dei corsi è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in aziende e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con obbligo di verifica di apprendimento.
È obbligatorio inoltre l’aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Corsi di formazione e di aggiornamento per lavoratori – art. 37 del D.Lgs 81/08
L’accordo Stato Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11/01/2012 disciplina ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori. La formazione dei lavoratori si articola in due momenti distinti: la formazione generale e la formazione specifica.
Il modulo di “formazione generale”, ha durata non inferiore a 4 ore, tratta contenuti relativi a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Il modulo di “formazione specifica”, prende in considerazione i rischi presenti in azienda, le procedure di lavoro, anche in situazioni di emergenza, ed ha una durata variabile da 4 a 12 ore in relazione ai rischi riferiti alla mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda (ATECO 2002-2007): rischio basso (4 ore), rischio medio (8 ore), rischio alto (12 ore).
I contenuti e la durata della formazione specifica sono da intendersi come minimi e vanno comunque subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
Tale formazione è inoltre da considerarsi “di base”: a questa dovrà aggiungersi la formazione per i rischi normati dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. 81/08 o da altre norme relative a mansioni o attrezzature particolari. Analogamente, l’addestramento è da considerarsi “aggiuntivo” ai percorsi formativi individuati dall’accordo.
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, avviato contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
L’obbligo di frequenza al corso è pari al 90% delle ore previste e gli attestati di frequenza devono prevedere i contenuti minimi previsti dall’Accordo stato regioni.
L’obbligo di aggiornamento per la formazione dei lavoratori è quinquennale di durata minima di 6 ore; va comunque ripetuta in occasione di: trasferimento o cambiamento di mansione, qualora vengano introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Artambiente organizza corsi di formazione per i diversi comparti produttivi in relazione alle macrocategorie di rischio, sia presso le aule di formazione delle nostre sedi, oppure, su richieste delle aziende, direttamente presso la sede dell’impresa.
Corsi di formazione per preposti – D.lgs 81/08
La formazione per i preposti, definiti nell’art. 2 comma 1, del D. Lgs. 81/08, oltre naturalmente prevedere lo stesso percorso formativo dei lavoratori precedentemente indicato, deve essere integrata con ulteriore formazione, di durata minima di 8 ore, che si conclude con una verifica da effettuarsi per mezzo di colloquio o test.
L’obbligo di aggiornamento per i preposti è quinquennale di durata minima di 6 ore.
Corsi di formazione per operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione (gru, carrelli elevatori, escavatori, trattori ecc) – D.lgs 81/08
Con la pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un’abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Il tutto in attuazione dell’art. 73 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che tratta proprio della formazione degli utilizzatori delle attrezzature. L’elenco non esaustivo delle attrezzature individuate dall’Accordo è il seguente:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili
- gru a torre
- gru mobile
- gru per autocarro
- carrelli elevatori semoventi
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- pompe per calcestruzzo
I programmi prevedono che gli allievi frequentino un modulo giuridico, un modulo teorico e un modulo pratico specifico, di durata e contenuto variabile a seconda dell’attrezzatura.
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione; il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative alla parte pratica.
La formazione sull’utilizzo delle attrezzature deve intendersi come formazione tecnica in aggiunta a quella “specifica” obbligatoria prevista sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre riguardante la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e dei preposti.
Artambiente organizza i corsi di formazione attrezzature direttamente in azienda, avvalendosi di personale tecnico qualificato, sia per la parte teorica che per quella pratica.
Corso di formazione teorico pratico per lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponti su ruote a torre (trabatello) – D.lgs 81/08
Il decreto legislativo 81/2008 pone notevole rilievo sulla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, con particolare riferimento all’uso di attrezzature per lavori in quota. In particolare la normativa prevede che il datore di lavoro attui le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso di tali attrezzature e per impedire che possano essere utilizzate per operazioni e in condizioni per le quali non sono adatte. Egli deve pertanto assicurarsi che tutti i lavoratori incaricati di usare tali attrezzature di lavoro ricevano una formazione e un addestramento adeguati all’utilizzo delle stesse, che li metta in condizioni di farne un uso corretto e sicuro anche in relazione ai possibili rischi verso altre persone.
Artambiente organizza corsi per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione trabattelli, direttamente in azienda, avvalendosi di personale tecnico qualificato, sia per la parte teorica che per quella pratica: il modulo teorico tratta le caratteristiche dei ponti su ruote, il modulo di addestramento pratico approfondisce le corrette modalità d’uso dei DPI di III° cat., le tecniche di montaggio e smontaggio in sicurezza, la gestione prima emergenza e salvataggio con esercitazioni sul campo.
Corsi di formazione e aggiornamento per ponteggisti – D.lgs 253/2003
Come previsto dal D.lgs. 253 del 2003 gli operatori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione delle attrezzature in quota (i ponteggi), ed i loro preposti, devono essere specificatamente formati attraverso la partecipazione a corsi di formazione della durata minima di 28 ore. L’aggiornamento dell’attività di formazione è obbligatorio, ogni 4 anni.
Settore alimentare
Per le aziende del settore alimentare
Corsi di formazione per addetti del settore alimentare (ex libretti sanitari) – L.R. 2/2013 art. 5
La legge regionale 19 marzo 2013, n. 2, in vigore dal 23 marzo 2013, ha introdotto alcune importanti modifiche all’ordinamento in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti. La norma, all’art. 5, affida direttamente al datore di lavoro (OSA), il ruolo di impartire la formazione ai propri lavoratori. Artambiente organizza questi corsi rivolti a tutto il personale di attività del settore alimentare (panifici, pasticcerie, rivendite alimentari, gelaterie, bar, ristoranti, ecc..) mediante formazione in aula della durata di 3 ore, avvalendosi di personale docente con maturata esperienza in materia di igiene alimentare.
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