consulenze ambientali

SICUREZZA ALIMENTARE H.A.C.C.P

L’adozione del Sistema di Autocontrollo basato sul metodo H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point che significa Analisi dei Pericoli e Punti Critici di Controllo), è previsto dal Reg. CE 852/2004 che prescrive per le aziende alimentari una valutazione documentata dei rischi igienico-sanitari presenti in ogni fase della lavorazione dell’alimento e la conseguente attuazione di un sistema di prevenzione del rischio al fine di salvaguardare la salubrità dell’alimento e tutelare quindi la salute del consumatore.

Metodologia H.A.C.C.P

La metodologia si suddivide in diverse fasi:

  • analisi dei rischi significativi e descrizione delle misure preventive
  • identificazione dei punti critici di controllo (CCP) nel processodefinizione dei limiti critici per le misure preventive associate a ciascun punto critico di controllo identificato
  • definizione dei requisiti per il controllo dei punti critici
  • definizione azioni correttive da intraprendere quando il controllo indichi una deviazione dai limiti critici stabiliti
  • attivazione delle procedure per l’effettiva registrazione dei dati che documentano il sistema HACCP (es. schede di autocontrollo temperature, non conformità ecc)
  • attivazione delle procedure per la verifica sul corretto funzionamento dell’HACCP

Settore Alimentare

Chi sono le imprese obbligate?
Tutte le aziende del settore alimentare che intervengono in una qualsiasi fase della produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto e distribuzione, compresa la somministrazione di prodotti alimentari.
L’operatore del settore alimentare che omette di predisporre le procedure di autocontrollo è punibile con pesanti sanzioni.

Artambiente supporta il responsabile dell’azienda nell’ottemperare a tali obblighi fornendo nel dettaglio i seguenti servizi di consulenza:

  • check up aziendali finalizzati all’individuazione di eventuali situazioni di non conformità e alla definizione degli adeguamenti necessari
  • redazione e revisione delle procedure di autocontrollo aziendale
  • assistenza nella corretta applicazione e gestione dei piani HACCP
  • predisposizione procedure per la rintracciabilità degli alimenti – Reg. CE 178/2002
  • prelievi ed analisi microbiologiche mediante la collaborazione di un laboratorio di analisi accreditato: tamponi su superfici di lavoro, campioni alimenti, analisi di potabilità delle acque
  • analisi di fattibilità dei requisiti strutturali degli ambienti finalizzata all’apertura di nuove attività alimentari
  • compilazione Allegato B1 del DGR n. 3710 del 20 .11.2007 e s.m.i: denunce inizio attività (D.I.A)
  • compilazione Allegato B2 del DGR n. 3710 del 20 .11.2007 e s.m.i: modulo aggiornamento registrazione per cambio di ragione sociale, chiusura, modifiche strutturali, impiantistiche, produttive ecc.
  • gestione dei rapporti con gli enti di controllo
  • corsi di formazione in materia d’igiene alimentare per addetti alla manipolazione degli alimenti, come previsto dal Reg. CE 852/2004, presso le nostre sedi o direttamente in azienda.

La Regione Veneto, approvando la legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”, ha di fatto introdotto alcune importanti modifiche in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti.
Gli addetti alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, sulla base della legge regionale 41 del 2003, avevano l’obbligo di adempiere ad un’attività di formazione ed informazione definita da parte della Giunta Regionale che stabiliva i requisiti minimi di tali interventi formativi prevedendo durata e modalità di svolgimento della formazione, caratteristiche dei docenti, modalità di verifica ed attestazione dell’avvenuto intervento formativo.
La nuova norma invece, all’art. 5, affida direttamente al datore di lavoro, il ruolo di impartire la formazione (che resta comunque obbligatoria), anche avvalendosi di altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa.
La Direzione Formazione della Regione Veneto, con una nota esplicativa del 15 aprile 2013 (consultabile alla sezione norme) afferma che “La conseguenza diretta dell’entrata in vigore della legge 2/2013 è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro decide autonomamente, ad esempio:

  • le modalità della formazione (in aula, in azienda, per iscritto, a voce, con verifiche o senza, ecc.);
  • i contenuti minimi;
  • la durata;
  • l’eventuale necessità di un rinnovo, in assenza di variazioni del ciclo produttivo;
  • i requisiti del docente (nel caso in cui decida di affidare ad altri il ruolo di formatore);
  • le modalità di attestazione/registrazione della formazione.”

Segnaliamo comunque che Artambiente rimane sempre disponibile a effettuare la formazione nel caso in cui il datore di lavoro (o l’imprenditore senza dipendenti) decidesse di avvalersi  di formazione esterna, attraverso docenti qualificati e di pluriennale esperienza nel settore.
consulta l’elenco dei corsi attivati

Pesce Crudo

Chiarimenti sugli aspetti riguardanti il Regolamento (CE) 853/2004 in materia di somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi.
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