consulenze ambientali

MEDICINA DEL LAVORO

Lo scopo primario della medicina del Lavoro è di tutelare la salute dei dipendenti che, nell’ambito del proprio lavoro in azienda, sono esposti a rischi specifici. La nostra segreteria organizzativa coordina lo staff di medici, di tecnici strumentisti qualificati e di infermieri professionali che eseguono le visite e gli accertamenti presso le aziende o presso le nostre sedi, secondo le scadenze previste dal Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs.81/2008.
La segreteria di Artambiente é a disposizione del cliente, curando la gestione dei diversi adempimenti come definiti dal piano di sorveglianza sanitaria, contattando le aziende all’approssimarsi delle scadenze e fornendo assistenza a fronte di ispezioni da parte degli enti di controllo. I servizi offerti:

  • gestione sanitaria a cura del medico competente (nomina medico competente, predisposizione del protocollo sanitario, esecuzione dei programmi sanitari, redazione cartella sanitaria e di rischio, formulazione giudizi di idoneità, sopralluoghi ecc)
  • informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti
  • gestione scadenziario visite preventive, periodiche e di cambio mansione
  • prelievi ed esami ematochimici, esami tossicologici, accertamenti assenza di tossicodipendenza, in collaborazione con laboratori convenzionati
  • organizzazione della riunione periodica
  • audit integrati tra sicurezza e medicina del lavoro al fine di valutare ogni tipo di rischio
 

Le visite potranno essere eseguite:

  • presso la sede del nostro ambulatorio a Venezia
  • presso l’ambulatorio di Murano
  • direttamente in azienda

Per informazioni contattaci attraverso il modulo informazioni che trovi nell’area contatti

Riferimenti normativi

La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Testo Unico (D.Lgs 81/08), prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario  (sorveglianza sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata.
La sorveglianza sanitaria pertanto rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.
Il nuovo assetto normativo, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare il ruolo e gli obblighi del medico competente.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente o qualora ne risulti la necessità a seguito della valutazione dei rischi aziendali.

In particolare va posta particolare attenzione ai seguenti fattori di rischio:

  • livelli di esposizione personale al rumore
  • uso di strumenti vibranti
  • presenza di radiazioni
  • impiego di sostanze chimiche (oli, vernici, solventi, smacchiatori ecc)
  • presenza e natura di polveri, fumi, nebbie o vapori inquinanti
  • orario di lavoro (presenza di lavoro notturno)
  • tempi d’uso di videoterminali
  • movimentazione manuale dei carichi
  • presenza di rischi biologici (esposizione a microrganismi)
  • ecc..
 

Quali operatori rientrano nell’obbligo?
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora ve ne siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il Testo Unico definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.

In particolare sono soggetti all’obbligo:

  • il lavoratori, qualsiasi sia il contratto che li lega all’azienda
  • i soci lavoratori
  • gli associati in partecipazione i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (ad. es. stage aziendali)

Sono escluse dall’obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, indipendentemente dal tipo di attività svolta.

In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche, di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.

Per quanto riguarda i tempi di effettuazione la normativa prevede:

  • visita mediche preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata all’atto dell’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.
  • visita medica periodica: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione. La periodicità degli accertamenti viene stabilita dal medico competente sulla base delle indicazioni previste dalla norma o in funzione della valutazione del rischio.
  • >visita medica in occasione del cambio di mansione: è diretta a verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova mansione
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro: va eseguita a seguito di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
  • visita medica su richiesta del lavoratore: qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa

Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:

  • idoneità
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea
  • inidoneità permanente

Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro deve:

  • nominare il medico competente il cui nominativo va indicato nel documento di valutazione dei rischi
  • comunicare al medico tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito: notizie sul ciclo produttivo, sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione, assunzione di nuovi addetti, cambiamenti di mansione, dismissione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria ecc
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
  • sostenere gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria.

Accertamento dell’assenza di tossicodipendenza per mansioni a rischio per la salute e sicurezza di terzi
Il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e tramite il medico competente, ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori addetti ad alcune mansioni lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai test per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007. Le mansioni a rischio individuate dall’intesa sono le seguenti:
guida di autoveicoli con patente C, D, E; conducenti per i quali è richiesto certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi; conducenti di veicoli di noleggio, di trasporto merci pericolose su strada, di personale navigante su imbarcazioni da diporto in noleggio nelle acque interne; di conducenti di treni, navi ed aerei; addetti ai pannelli di controllo nel trasporto, di addetti alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi e fuochi di artificio; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, es. muletti, miniescavatori, ecc; addetti a mansioni richiedenti l’impiego di gas tossici, es. alcune galvaniche, ecc.

La norma riguarda le imprese che hanno almeno un lavoratore con mansione a rischio. Queste devono dunque organizzarsi per dare avvio agli accertamenti richiesti mediante comunicazione scritta al medico competente dei nominativi dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio individuate. Si rammenta che sono previste pesanti sanzioni sia per il datore di lavoro che non sottopone i lavoratori obbligati a tali accertamenti, sia per il lavoratore che non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita medica.

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